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Home > Printer-friendly > DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172

Contenuto in: 
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  • Comunicazioni Docenti
  • Comunicazioni Personale ATA
Circolare N°: 
50
Data di emissione: 
29/11/2021

Arluno, 29/11/2021

A  tutto il personale scolastico

 

Oggetto: Decreto-legge 24 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si invia in allegato il Decreto-legge 24 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali:

  • obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021;
  • estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e a invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario entro la data prevista,o della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cristina Tacchini

 

 

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Inviato da tacchini.cristina il Lun, 29/11/2021 - 07:49

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